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I diritti di assemblea e di associazione (3)

LA partecipazione di figure esterne e il diritto di associazione

di Unione degli Studenti 19 giugno 2007
Partecipazione di esterni alle Assemblee d’Istituto

E’ ammessa la partecipazione di esterni alle assemblee di Istituto, salva approvazione del Consiglio d’Istituto. Questa norma è però superata dalla consuetudine.

I Presidi dovrebbero garantire l’accesso, in ogni caso, del Presidente della Consulta Provinciale o di un suo rappresentante e di rappresentanti delle associazioni studentesche.

Diritto di associazione

Lo statuto, per la prima volta, prevede il diritto di associazione e la possibilità di utilizzo, da parte delle associazioni di studenti, di locali della scuola per riunirsi, ovviamente in orari non coincidenti con le lezioni. La legge non prevede alcuna discrezionalità da parte del Preside o del Consiglio d’Istituto sulle associazioni stesse che non devono avere determinate caratteristiche statutarie o programmatiche.
I regolamenti di Istituto possono prevedere la partecipazione alle riunioni di associati anche non iscritti all’Istituto.

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