Le
funzioni degli Uffici Scolastici Regionali sono quelle già dei Provveditorati, integrate dei nuovi compiti connessi all’Autonomia Scolastica. Devono infatti vigilare sull’attuazione degli ordinamenti scolastici, sull’efficacia dell’attività delle singole scuole, sull’osservanza degli standard, controllare le scuole private parificate, avere compiti di sostegno alle scuole nel processo di autonomia, assegnare alle scuole le risorse finanziarie e il personale, collaborare con le Regioni relativamente all’offerta formativa integrata.
Il
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale stipula i contratti individuali con i dirigenti scolastici (presidi).
Presso ogni Ufficio Scolastico Regionale è costituito un organo collegiale formato dal dirigente dell’Ufficio, tre rappresentanti dello Stato (di cui due scelti dal Dirigente tra il personale della scuola), due rappresentanti della Regione, due rappresentanti degli enti locali scelti rispettivamente dall’Unione Province Italiane (UPI) e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).
Nella Regione
Valle d’Aosta e nelle province autonome di
Trento e Bolzano, continuano ad applicarsi le disposizioni già in vigore.
I Capi dei Dipartimenti, i dirigenti dei Servizi e degli Uffici Regionali si riuniscono in
Conferenza per coordinare le attività dei diversi uffici.