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Le sanzioni penali. Secondo l’art.73 comma 1 : "Chiunque, senza autorizzazione di cui all’art 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre e mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, […] sostanze stupefacenti di cui alla tabella I e III (droghe pesanti), previste dall’articolo 14, è punito con la reclusione da 8 a 20 anni e con la multa da 50 a 500 milioni." |