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La tabella di classificazione delle droghe

Ancora info sulle sanzioni in merito al consumo di droghe leggere in Italia.

a cura di emanuela_cerri">Emanuela

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La tabella di classificazione delle drogheè una creazione di Sibbia&Giusy

Le sanzioni penali.
Secondo l’art.73 comma 1 : "Chiunque, senza autorizzazione di cui all’art 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre e mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, […] sostanze stupefacenti di cui alla tabella I e III (droghe pesanti), previste dall’articolo 14, è punito con la reclusione da 8 a 20 anni e con la multa da 50 a 500 milioni."

Comma 4 :"se taluno dei fatti previsti dai comma 1,2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti di cui alle tabelle II e IV (quelle che comunemente sono definite droghe leggere), previste dall’articolo 14, si applicano la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10 a 150 milioni.                   

Ma in cosa consistono le sanzioni amministrative secondo il DPR 309/90?
Il sistema tabellare posto alla base dell’ordinamento del D.P.R.309/90 viene stabilito dagli articoli 13 e 14.
Art.13 comma 1:
"le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della Sanità sono raggruppate in 6 tabelle.

comma 2:
"le tabelle devono contenere l’elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche".

- Nella 1° e 3° tabella troviamo le così dette droghe pesanti, cioè quelle che possono creare forte dipendenza.
- la cocaina in tutte le sue forme;
- gli oppiacei;
- le anfetamine;
- l’mdma;
- i tetraidrocannabinoli (thc);
- barbiturici farti;
- ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali.

- Nella 2° e 4° tabella troviamo, invece, le droghe leggere cioè quelle "caratterizzate da capacità di indurre dipendenza minore".
- la cannabis indica e tutti i prodotti da essa ottenuti;
- prodotti terapeutici con piccola presenza di sostanze previste dalle tabelle 1° e 3°.

Nella 5° e 6° tabella troviamo quelle sostanze componenti prodotti per finalità terapeutiche ma con pericolo di abuso, alcuni di questi sono gli ansiolitici e gli antidepressivi.

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