La rappresentanza dell'imprenditore commerciale

Spiegazione di alcune cariche come: l'institutore, i procuratori e i commessi. Di seguito gli articoli di riferimento

La rappresentanza dell'imprenditore commerciale

Argomenti trattati: L'institore - I procuratori e i commessi

A) L’INSTITORE


ART. 2094: collaboratori dell’imprenditore, prestatori di lavoro occupati nella sua impresa à ve ne sono alcuni per le mansioni cui sono adibiti che entrano sistematicamente in rapporto con i terzi e trattano affari in nome e per conto dell’imprenditore (lavoro gestorio).
Non basta un mandato, occorre che al prestatore di lavoro di lavoro gestorio sia stato conferito il potere di agire in nome del datore di lavoro.
Occorre la procura che sola vale ad investirlo di fronte ai terzi del potere di agire anche in nome dell’interessato.
Può accadere che il terzo contraente creda di trattare con persona munita di poteri di rappresentanza per poi sentirsi opporre dall’interessato ad affare concluso che era persona priva di poteri di rappresentanza o che aveva ecceduto i limiti delle facoltà conferitele.
Il contratto con falsus procurator non vincola il rappresentato anche se il terzo confida senza colpa nell’esistenza di poteri rappresentativi. Determinati ausiliari dell’imprenditore commerciale sono investiti di potere di rappresentanza attribuito loro commisurato alle mansioni loro affidate à 3 posizioni: institore, procuratore, commesso. All’imprenditore è concesso di limitare la rappresentanza.

Art. 2203: l’institore è colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un impresa commerciale o all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa. È quel dirigente che l’imprenditore colloca al vertice della gerarchia dei suoi dipendenti, subordinato all’imprenditore.
Ha vasti poteri di rappresentanza attribuitigli dall’art. 2204: può compiere atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto, escluse l’alienazione dei beni immobili del preponente e la costituzione di ipoteche su di essi; può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto.

Art. 2204: il preponente può limitare i poteri di rappresentanza dell’institore ma la procura deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio di registro delle imprese e in mancanza la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni non sono opponibili ai terzi. Possono essere più di uno (art. 2203) e possono agire disgiuntamente, salvo che dalla procura sia diversamente disposto.
Art. 2208: l’institore deve far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente altrimenti personalmente obbligato nei confronti del terzo à spendita del nome del rappresentato. Il terzo contraente può agire nei confronti dell’institore o nei confronti del preponente.

B) I PROCURATORI E I COMMESSI

Art. 2209: i procuratori sono coloro che in base ad un rapporto continuativo hanno il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa pur non essendo preposti ad essa; hanno il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa. In mancanza di iscrizione la rappresentanza si reputa generale.
I procuratori sono soggetti che sono legati all’imprenditore da un rapporto continuativo e sono adibiti a mansioni che li pongono a contatto con i terzi, ma differiscono dall’institore per il fatto che non sono preposti all’impresa.
Dispongono anche dei correlativi poteri di rappresentanza salvo che l’imprenditore non li abbia espressamente limitati.

Art. 2210-13: i commessi sono dipendenti dell’imprenditore privi di funzioni direttive adibiti a mansioni che li pongono a contatto con l’ordinaria clientela dell’impresa.
Possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati.
I poteri di rappresentanza dei commessi possono essere ridotti dall’imprenditore.
Ai commessi i clienti dell’impresa potranno rivolgere le dichiarazioni riguardanti l’esecuzione del contratto o i reclami relativi alle inadempienze contrattuali, i commessi potranno chiedere provvedimenti cautelari nell’interesse dell’imprenditore.
Hanno anche una limitata rappresentanza processuale.
I principi esposti non valgono fuori dal campo delle imprese commerciali.
È stabilito dall’art. 2138 che i poteri dei dirigenti preposti all’esercizio dell’impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto, sono regolati dagli usi.

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