L’obbligo della tenuta delle scritture contabili
Le scritture contabili sono lo strumento che ha l’imprenditore per controllare diacronicamente e sincronicamente l’andamento della sua gestione, e di principio dunque sono strumenti di cui l’imprenditore volontariamente dovrebbe farne l’uso, tuttavia c’è la previsione dell’obbligo legislativo ex 2214 codice civile.
Riguardo la tenuta del 2214 la dottrina è divisa in tre parti, la prima promossa da Ferri ritiene che il legislatore ha imposta tale obbligo per fare si che l’imprenditore possa vigilare sulla sua gestione e sui suoi dipendenti, una seconda parte, quella di Galgano invece, suppone che l’obbligo ci sia per tutelare interessi alieni, privati e pubblici, ed una terza parte, Nigro che ritiene sterile il discorso in quanto si tutelano tutte le parti senza nessuna eccezione.
Le scritture contabili obbligatorie. Regolarità e controllo
La scelta del legislatore che al 2214 sancisce l’obbligo di tipo misto è più che apprezzabile.
La norma prevede infatti l’obbligo della tenuta dei libri che a secondo del tipo, della dimensione e del dislocamento dell’impresa saranno utili alla ricostruzione degli accadimento aziendali.
Sono previsti tuttavia come obbligo in primis il libro giornale ed il libro degli inventari.
Il libro giornale, 2216, è un registro cronologico e analitico, dove le operazione dovrebbero essere registrate “mano a mano” che accadono, norma questa presa leggermente e tollerata come presa in quanto nulla vieta di effettuare le registrazioni raggruppandole tra di loro ed in tempi diversi, sempre però tenendo conto dei principi della buona contabilità.
Il libro degli inventari è invece di tipo periodico sistematico, va compilato all’inizio dell’esercizio di impresa e poi ogni anno successivo. Essendo lo scopo del libro degli inventari quello di rendere evidente la situazione patrimoniale dell’imprenditore, deve perciò comprendere anche la situazione economica e patrimoniale di questo estranee all’esercizio di impresa.
L’inventario si chiude collo stato patrimoniale ed il conto economico.
Per quanto riguarda le spa, la redazione del bilancio è analiticamente disciplinata dagli articoli 2423-2435 cod civ. e la dottrina ritiene che tali principi vengano estesi al bilancio in generale.
Le altre scritture che si devono tenere a secondo della dimensione e del tipo di impresa potrebebreo essere :
L’inosservanza di tenuta di questi libri supplementari ma comunque obbligatori, non è sanzionata, in qanto soprattutto in sede fallimmentare, tollerando la disattenzione, il dettato normativo si ritiene assolto e rispettato con la tenuta del solo libro giornale e del libro degli inventari più la corrispondenza, che devono essere conservati per 10 anni.
Di principio le scritture contabili devono rispettare formalità estrnseche come la bollatura e la numerazione di ogni pagine, e formalità intrinsiche, le normae cioè della buona conatabilità.
Controlli particolari sulla tenuta delle scritture contabili sono fatte per le Spa dalle società di revisione (dpr 136/75).
Le sanzioni civili per la mancata tenuta delle scritture contabili sono di tipo eventuale ed indiretto, infatti l’imprenditore non può utilizzare la contabilità come prova a suo favore, non può essere ammesso al concordato preventivo, etc.
- Esempi di Scrittura contabile delle Spa
Grassie :)
huuuuu.. grazie mille! sul mio libro di economia non si capisce un tubo..leggendo qua è piu chiaro :)
Universitario
ma come scrivi? è pieno di errori grammaticali e di sintassi.
si vede che fai ragioneria
R: Universitario
acutoooooo
col ghigno e l'ignoranza dei primi della classe.
F. Guccini.
ma mica te, che 6 sicuramente 1 patetico stronzetto (the punisher..metti lo spazio và)
u mamma mia
riporto dal tuo articolo
"L’inventario si chiude collo stato patrimoniale ed il conto economico"
collo o anca ??