
L’acquisto
di beni strumentali in uso temporaneo è caratterizzato da
contratti di locazione, noleggio e comodato. La forma più
utilizzata è la locazione finanziaria o, più
comunemente,
leasing. Si tratta di un
contratto
atipico che prevede la locazione di beni mobili o immobili acquistati
dal locatore, nella figura di una società di
leasing o una banca,
su scelta del conduttore, ovvero la
ditta utilizzatrice, che ne assume tutti i rischi (compreso il
perimento del bene). Al termine del contratto
l’utilizzatore ha la possibilità di diventare
proprietario dei beni acquistati in locazione, dietro il corrispettivo
di un prezzo stabilito.
Il leasing è caratterizzato da un rapporto trilaterale, in
quanto la società locatrice acquista dei beni strumentali da
una ditta fornitrice e li cede in prestito all’impresa
utilizzatrice, contro il pagamento di canoni periodici anticipati.
L
a locazione finanziaria presenta dei vantaggi rispetto
all’acquisto in proprietà, come il
finanziamento totale dell’investimento che si vuole
realizzare;
permette di conoscere esattamente i costi
relativi alle operazioni, in quanto i canoni periodici sono definiti
con certezza, mentre nell’acquisto in
proprietà il reddito d’esercizio dei beni
strumentali è dato dalle quote di ammortamento, che sono
incerte; vi è la deduzione completa dei canoni e dei costi
di competenza dell’esercizio; i canoni di leasing sono
pagabili durante il contratto, mentre nell’acquisto in
proprietà si deve pagare il costo di acquisto; ha una
maggiore facilità e rapidità di accesso; richiede
minori garanzie; permette, inoltre, di avere beni tecnologicamente
avanzati.
Per ciò che concerne la contabilità della ditta
che acquista in locazione i beni,
la rappresentazione delle
operazioni può avvenire tramite il metodo finanziario o
tramite il metodo patrimoniale o dei canoni. Attraverso
l’utilizzazione del
primo procedimento,
nel momento in cui viene stipulato il contratto, l’impresa
deve iscrivere tra le immobilizzazioni il valore del bene e di
conseguenza rileverà un debito verso la società
di leasing.
Quando si riceveranno le fatture di pagamento dei
canoni, l’importo relativo ad essi verrà suddiviso
in una quota che diminuirà il debito verso la
società e una quota di interessi che costituirà
un costo. Al termine dell’esercizio,
verrà rilevata la quota di ammortamento del bene.
Secondo questo criterio, raccomandato dai principi contabili
internazionali (IASB), non è prevista l’iscrizione
nei conti d’ordine dello Stato Patrimoniale compilato a fine
esercizio. Tale metodo è utilizzato principalmente dalle
società quotate e dalle banche.
Il secondo criterio, quello più diffuso, si limita
a rilevare le fatture relative ai canoni leasing. Esso
prevede che alla stipulazione del contratto venga rilevato
l’importo complessivo dei canoni da pagare. A fine esercizio
si dovrà rilevare l’eventuale risconto attivo
derivante dal pagamento anticipato di un canone a cavallo di due
esercizi oppure dal pagamento di un maxicanone, ovvero un versamento
iniziale consistente, seguito da un certo numero di canoni periodici di
importo più modesto.
Con questo criterio
si dovrà rilevare nei conti
d’ordine l’importo dei canoni ancora da pagare
sommati al prezzo di riscatto del bene.
Nello
stato patrimoniale figureranno
l’eventuale risconto attivo sui canoni; nei
conti
d’ordine la somma del prezzo del bene e dei canoni
ancora mancanti; nel
conto economico si rileveranno
i canoni di leasing nei costi per godimento di beni di terzi; nella
nota
integrativa, che ha il compito di chiarire, completare e
analizzare i contenuti dello stato patrimoniale e del conto economico,
ci sarà un apposito prospetto nel quale
risulteranno
il valore attuale delle rate di canone non scadute e
l’ammontare secondo cui i beni locati sarebbero stati
iscritti alla data di chiusura dell’esercizio, con
indicazione separata di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore
che sarebbero state inerenti all’esercizio.