Riforma del lavoro: cosa cambia nel contratto a chiamata

Il 18 luglio scorso è entrata in vigore la riforma del lavoro voluta dal ministro Fornero che ha apportato alcune modifiche im diversi contratti. Vediamo cosa è cambiato per i lavoratori a chiamata

Riforma del lavoro: cosa cambia nel contratto a chiamata

Della riforma del lavoro voluta dal Ministro Fornero si è a lungo sentito parlare e, ora che dal 18 luglio è divenuta realtà, il rischio è che le chiacchiere si mescolino alla verità. È invece molto importante conoscere alla perfezione tutti i cambiamenti in modo da potersi tutelare. Ecco quindi cosa è cambiato per quel che riguarda i contratti i lavoro a chiamata o intermittente introdotti in Italia con la Legge Biagi (D. Lgs. n. 276/2003)

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contratto_1Cominciamo quindi col dire immediatamente che questa tipologia di accordo regola i rapporti lavorativi riguardanti lavoratori disponibili a prestare la propria attività in modo discontinuo o solo per determinati periodi di tempo. Fin qui nulla è cambiato.

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Esattamente allo stesso modo rimane del tutto invariato il tipo di prestazioni che rientrano in tale forma contrattuale, ossia quelle discontinue o intermittenti e quelle che vengono effettuate nei giorni festivi (fine settimana, ferie estive, intese dal primo giugno a 30 settembre, ferie natalizie, dal primo dicembre al trenta gennaio e, infine, ferie pasquali, dal martedì successivo alla domenica delle Palme al lunedì dell’Angelo).

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Sono invece cambiati i limiti di età entro i quali è possibile stipulare questo contratto. Due le modifiche fondamentali
1) Possono essere lavoratori intermittenti i giovani entro i 25 anni e gli adulti che hanno superato i 55 (mentre prima bastava averne compiuti 45)
2) Non basta più avere meno di 25 anni al momento della firma: compiuta questa età il contratto decade automaticamente

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L’ultima novità è, infine, l’obbligo di comunicazione: il datore è costretto a notificare alla Direzione territoriale del lavoro della zona competente la chiamata del lavoratore (e non semplicemente la stipula del contratto) per un ciclo di prestazioni di durata non eccedente i 30 giorni . Ciò significa che, dato che ogni contratto è valido per più chiamate, ci sarà molto più controllo.

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Cosa accadrà ai contratti stipulati prima di questa nuova legge e ancora in vigore?
Semplice: essi rimarranno validi fino al 18 luglio del 2013 quando dovranno essere o sciolti o adeguati.

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