Lo stage è un rapporto triangolare tra tirocinante, azienda ospitante (pubblica o privata) ed ente promotore, il quale deve garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico-organizzativo delle attività. Anche le aziende ospitanti dovranno indicare un responsabile aziendale di riferimento per il tirocinante.
Enti promotori
La normativa prevede che gli stage possano essere promossi da
specifiche tipologie di enti; solo essi hanno facoltà di
attivare stage, tutti gli altri soggetti per farlo devono ricorrere
all'aiuto di un ente promotore che stipula la convenzione, tra cui:
- Agenzie regionali per l'impiego
- Strutture di collocamento riconosciute dalle Regioni
- Università e istituti di istruzione universitaria
- Provveditorati agli studi
- Istituzioni scolastiche statali e non, che rilascino titoli di studio
con valore legale
- Centri pubblici di formazione e/o orientamento
- Centri a partecipazione pubblica (per esempio centri organizzatori di
corsi FSE)
- Comunità terapeutiche e cooperative sociali
- Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti
pubblici delegati dalle Regioni
- Istituzioni formative private non aventi scopo di lucro autorizzate
dalle Regioni
I doveri dell'ente promotore
Il compito dell'ente promotore è quello di gestire e
garantire
il corretto svolgimento dello stage attraverso la predisposizione della
convenzione, del progetto formativo, della copertura assicurativa e di
tutte le pratiche necessarie affinché il tirocinio sia
efficace
e conforme alle normative per ambo le parti.
Chi sono i "Tutor":
I tutor sono i responsabili nei confronti delle istituzioni, presso l'ente promotore e l'azienda; ad essi va fatto riferimento per qualunque necessità o problemi riscontrati nello svolgimento dello stage.
- Tutor dell'ente promotore
In base alla nuova normativa l'ente promotore è tenuto ad
istituire un tutor (responsabile didattico-organizzativo) che ha il
compito di garantire che lo stage sia realmente formativo, definirne
alcuni aspetti operativi (come il periodo e l'orario, la
serietà
dello stagista e dell'azienda) e monitorare l'esperienza di stage
durante il suo svolgersi.
- Tutor aziendale
L'attività del tutor consiste nell'accogliere e seguire lo
stagista, assisterlo nelle difficoltà e relazionare sul suo
comportamento e sulle sue prestazioni. E' compito del tutor aziendale
illustrare allo stagista l'attività
dell'azienda approfondendo il processo produttivo nel quale si colloca
l'attività dello stagista; definire l'orario di lavoro, i
benefit
goduti, gli eventuali rimborsi e premi finali e redigere la relazione
finale di stage (se prevista dalla convenzione). Egli rimane il
referente per l'ente promotore e deve essere disponibile
a contatti telefonici o a momenti d'incontro con il tutor dell'ente per
verificare l'andamento dello stage.
Numero di stagisti in rapporto ai dipendenti
L'art.1 del DM 142/98 pone limiti sul numero massimo di tirocinanti
ospitati contemporaneamente in relazione al numero di dipendenti.
- Fino a un 5 dipendenti, un solo tirocinante.
- Da 6 a 19 dipendenti, due tirocinanti.
- Da 20 dipendenti, fino a un massimo pari al 10% dei dipendenti a
tempo indeterminato.
La durata dello stage:
Secondo la legge (l'art. 7 del DM 142/98) la durata massima dello stage
è così stabilita:
- Studenti scuola secondaria, max 4 mesi .
- Studenti che frequentano attività formative post diploma o
post laurea, max 6 mesi
- Allievi degli Istituti professionali di Stato, max 6 mesi
- Lavoratori inoccupati ( o occupati a tempo parziale fino a un massimo
di 20 ore) e disoccupati, max 6 mesi
- Studenti universitari e laureati da non più di diciotto
mesi, max 12 mesi
- Studenti che frequentano dottorati di ricerca, max 12 mesi
- Studenti che frequentano scuole di specializzazione, anche nei 18
mesi successivi al termini degli studi, max 12 mesi
- Persone svantaggiate (invalidi civili, psichici e
sensoriali…), max 24 mesi
Crediti formativi
Il credito formativo consiste in una qualificata esperienza,
debitamente documentata e coerente con il tipo di studi.
Il credito formativo è il metodo utilizzato per convertire
l'esperienza
dello stage in punteggio di diploma per gli studenti del quinto anno di
scuola media superiore, di esame, o laurea per gli studenti
universitari e in alcuni casi a vera e propria sostituzione di un esame
universitario.
Per quel che riguarda gli studi universitari, la metodologia con la
quale avviene la conversione è lasciata all'autonomia dei
singoli
atenei, mentre per le scuole medie superiori è regolata dal
DPR n
323/98, DM 34/99 e DL 142/98.
Compensi e rimborsi
Ogni azienda può decidere autonomamente di riconoscere o
meno allo stagista una retribuzione come “rimborso
spese”,
in quanto non esiste nessun obbligo legale. La somma corrisposta
è fiscalmente qualificabile come reddito assimilabile ed
è determinata seguendo le regole previste per il reddito da
lavoro dipendente. A tale somma, va detratta la ritenuta d'acconto del
20%. Anche sulle modalità di erogazione della somma non vi
sono
indicazioni legislative, per cui anche questo rimane a discrezione
dell'azienda.
Obblighi dell'azienda
Gli obblighi a carico dell'azienda, richiamati dal DM 142/98 e dai
modelli di “convenzione” e di “progetto
formativo e
di orientamento” sullo stage sono:
1) garantire allo stagista l'assistenza e la formazione necessarie al
buon esito dello stage;
2) permettere al tutor dell'ente promotore di monitorare l'andamento
dello stage;
3) definire il tutor aziendale;
4) segnalare entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli
istituti assicurativi e al soggetto promotore eventuali incidenti
durante lo svolgimento del tirocinio.
Inoltre vanno osservate tutte le norme antinfortunistiche e di igiene
sul lavoro.
Doveri dello stagista verso l'azienda
I doveri dello stagista sono riportati nel modello del
“progetto
formativo e di orientamento” allegato alla DM 142/98, che
cita
come obblighi del tirocinante:
1) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per
qualunque esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
2) rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi,
prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a
conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
3) rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia d'igiene e
sicurezza.
Come avviare uno stage
Se l'azienda vuole avviare uno stage per iniziativa autonoma, una volta
ben definita la figura professionale e il progetto formativo, deve
contattare un ente di promozione pubblico o privato (es. scuola di
formazione, Agenzie per il lavoro, regionali o provinciali.) e definire
le fasi necessarie e i compiti per avviare lo stage.
stage senza limiti
Premetto che vorrei rimanere anonima, perché per aver sollevato questo problema potrei essere oggetto di ritorsioni anche gravi (come il licenziamento definitivo).
Ora posso spiegarvi come un’azienda può tranquillamente aggirare la legge sul contratto di stage/tirocinio e imporre a un ragazzo di rimanere stagista senza limiti di tempo.
La legge Treu stabilisce i limiti di durata degli stage, dopodiché l’azienda è costretta o ad assumere la persona con un contratto (a progetto, a termine, indeterminato etc) oppure porre termine al rapporto di lavoro.
La legge fissa il limite:
1) in 4 mesi per gli studenti della scuola secondaria superiore,
2) in 6 mesi per gli allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post-diploma o post-laurea e i disoccupati/inoccupati,
3) in 12 mesi per gli studenti universitari e per i soggetti svantaggiati ed
4) in 24 mesi per i portatori di handicap.
Ma, nella legge, esiste una lacuna che permette alle aziende di circumnavigare questo limite e istituire stage senza limite.
Quando si parla di stage nella legge, infatti, ci si riferisce al singolo contratto di stage. Ciò significa che lo stage attivato tra un determinato ente promotore, un determinato ente ospitante e il tirocinante deve rispettare i limiti di durata indicati nella legge.
Ma se viene stipulato un nuovo contratto di stage tra differenti parti (quindi cambiando per esempio l'ente promotore, per capirci non più l'Università, ma lo Sportello Stage), i termini di durata ripartono, in quanto riferiti a questo stage.
Esempio pratico, il mio: mi sono laureata a fine marzo 2006 (quasi 24 mesi fa). Un anno fa, tramite l’università, comincio uno stage di 6 mesi. Scaduto il termine dei 6 mesi, mi fanno iscrivere a Sportello stage (ente promotore collegato alla regione Lombardia) per attivarmi altri 6 mesi di stage. Scaduti questi 6 mesi, siamo a quota 12 mesi di stage presso la stessa società. Io, chiaramente, sono convinto che mi facciano finalmente un contratto, anche perché in quest’anno ho lavorato certo non come dovrebbe una stagista, venendo anche di sabato sebbene non fossi pagato. Ma per un bene superiore e se si ha un’etica dell’impegno spiccata lo si fa.
E invece? Cosa s’inventano questi furboni? Un altro stage di 6 mesi! L’ente promotore è un altro (credo 4stars, ma non ne son certo), quindi si può ripartire da capo, come se l’anno di stage passato non ci fosse mai stato. Oppure pensano che io sia portatore di handicap... e pensare che io non me ne ero mai accorto...!
Dal momento che la legge recentemente è stata modificata contemplando come enti promotori non solo quelli pubblici, ma anche quelli privati riconosciuti dallo Stato (permettendo quindi un fiorire di enti promotori non collegati tra loro e che quindi non si parlano), ora le aziende, appoggiandosi su una legge che non specifica chiaramente che l’oggetto del limite di durata è il contratto tra tirocinante e azienda, ecco, le aziende potrebbero tenere una persona in regime di stage for ever and ever!
In realtà, per porre un minimo di freno a questo uso mistificatorio (e insultante) della norma, basterebbe che gli enti promotori chiedessero all’azienda di sottoscrivere e garantire che il tirocinante non ha mai fatto stage presso l’azienda prima (anche un’azienda ha paura di testimoniare il falso, per fortuna), e, magari, gli enti potrebbero parlarsi tra loro e dirselo che un ragazzo si è già sparato 12 mesi di stage e, quindi, se l’azienda lo ritiene idoneo a tenerlo nel proprio organico, come vuole la logica e l’umanità, dovrebbe fargli un contratto, com’è giusto che sia…
Ecco tutto. Spero che questa lettera serva a qualcosa, se non per me, per tutti i ragazzi che vengono raggirati e obbligati per necessità a rimanere stagisti senza limiti.
Perdonatemi se non firmo, ma sono sicuro che capirete.
Grazie
Re: stage senza limiti
Non potresti abbandonarli? mica ti obbligano a lavorare gratis per loro (sempre se in questi mesi non l'hai già fatto)? ...se non cominciamo noi ad opporci a questo sistema è logico che se ne approfittino...!
Re: stage senza limiti
Questo accade quando i nostri politici e Compagni fao le leggi con il Culo e poi spariscono dalla circolazione, lo dico a Treu e a quelli come lui che spariranno dopo aver fatto cacate. Questi signori dovrebbero invece pagare con il sangue dal culo.
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