I contratti di collaborazione
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a cura della 
LE COLLABORAZIONI
I collaboratori sono lavoratori che, in genere, svolgono o dovrebbero svolgere
la loro attività con regole e modalità stabilite da un contratto
di lavoro "parasubordinato". Questa forma contrattuale non prevede
l'instaurarsi di un rapporto di lavoro dipendente, ma è una prestazione
lavorativa temporanea in cui le modalità di lavoro, la durata e il
relativo compenso sono stabiliti da un contratto stipulato dalle parti.
Tale contratto non obbliga né all'iscrizione ad albi professionali,
né l'apertura di una partita Iva. Ad oggi, nel nostro Paese per collaboratori
vi sono diverse possibilità contrattuali che possono essere schematizzate
in tre distinte tipologie, ognuna delle quali risponde a modalità
lavorative differenti ed è soggetta a regimi previdenziali diversi:
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Nello stabilire le modalità di questa prestazione lavorativa, la
parola "coordinata" indica la necessità di sincronizzare
l'attività del collaboratore e il ciclo produttivo del committente.
Il lavoratore "parasubordinato" gode di autonomia organizzativa
circa le modalità, il tempo e, talvolta, il luogo di lavoro, ma l'attività
lavorativa deve comunque collegarsi funzionalmente e strutturalmente all'organizzazione
dell'impresa, a volte prevedendo anche un rapporto di esclusività.
Per la giurisprudenza, con la parola "continuativa" si indica
una serie di prestazioni lavorative reiterate in misura apprezzabile nel
tempo, frutto di un accordo tra le parti e disciplinate da uno specifico
contratto. Questo tipo di contratto, pur prevedendo in alcuni casi l'esclusività,
non prevede automaticamente l'unicità della prestazione. Il lavoratore,
quindi, può accendere altri contratti di collaborazione a meno che
non ci sia un esplicito divieto dettato da una norma precisa del contratto.
Fino a poco tempo fa, i lavoratori che prestano la loro attività
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non avevano nessun
fondo previdenziale nel quale versare i loro contributi. Dal 1996 presso
l'Inps è stato istituito un apposito fondo che prevede, per i collaboratori
che non abbiano altre coperture previdenziali, il versamento di un'aliquota
contributiva, che per il 2002 ammonta al 14% del compenso lordo, mentre
per il 2003 è possibile che vengano introdotti dalla legge Finanziaria
2002 e dai collegati fiscale e previdenziale aumenti consistenti della suddetta
aliquota (s'ipotizza un incremento pari al 16,9 %). I pensionati collaboratori,
invece, e i collaboratori iscritti ad altri fondi previdenziali versano
al fondo il 10% del loro compenso lordo. Al committente spetta il versamento
dei due terzi dell'aliquota e al lavoratore il restante terzo. Il collegato
fiscale alla Finanziaria 2001, ha assimilato i redditi da collaborazione
coordinata e continuativa a quelli da lavoro dipendente. Per le collaborazioni
coordinate e continuative, quindi, si applica lo stesso regime fiscale (uguali
detrazioni e uguali aliquote) previsto per il lavoro dipendente.
Inoltre è probabile che la legge Finanziaria per l'anno 2003 fissi
nuove aliquote Irpef per i lavoratori dipendenti e assimilati.
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