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a cura della 
LAVORO INTERINALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le imprese fornitrici, infine, sono tenute a versare un contributo che
serve a finanziare la formazione dei lavoratori temporanei. Tale contributo
è pari al 4% della retribuzione lorda dei lavoratori e viene versato
in un apposito fondo nato con l'obiettivo di favorirne la crescita professionale
individuale e di formare le figure professionali carenti nel mercato del
lavoro, ma necessarie alle imprese.
Il lavoro interinale, però, può essere un'opportunità
per inserirsi definitivamente nel mondo del lavoro dopo essersi guardati
un po' attorno; può essere utile per guadagnare qualche soldo ma
poi riprendere gli studi; per reinserirsi nel mondo del lavoro dopo anni
perché ci si è dedicate ai figli, ecc. Perché il
lavoro temporaneo sia davvero un'opportunità è, però,
importante essere informati, sapere cosa fare, conoscere ciò che
è meglio per se stessi.
LE PRIME COSE DA SAPERE
CHI può fornire il lavoro temporaneo
Per poter "affittare" lavoratori è necessario che l'impresa
fornitrice sia costituita per svolgere esclusivamente tale attività.
Per svolgere la loro attività le imprese di fornitura debbono essere
preventivamente autorizzate dal Ministero del Lavoro. Chi opera senza
tale autorizzazione svolge un'azione illegittima perché in violazione
della Legge 1369/60 che vieta l'intermediazione di manodopera! E' bene,
quindi, "fuggire" da quelle agenzie che non sono esplicite sulle
autorizzazioni ricevute perché spesso la non chiarezza è
sinonimo di scarsa garanzia sul vostro posto di lavoro e sulla retribuzione.
QUANDO è
vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
-per le qualifiche professionali individuate dai contratti nazionali di
lavoro, con particolare riferimento ai problemi di tutela della salute
del lavoratore e alla sicurezza di terzi;
-per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
-per le aziende che, negli ultimi 12 mesi, hanno ridotto il personale,
oppure, hanno fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni;
-per le imprese che non hanno proceduto alla valutazione dei rischi;
-per lavori particolarmente pericolosi, individuati dal decreto dal Ministro
del Lavoro del 31.5.99
QUANDO il lavoro temporaneo è ammesso:
-nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria delle
aziende utilizzatrici;
-nei casi di utilizzazione temporanea di qualifiche professionali non
previste normalmente in azienda;
-per sostituire personale assente.
CHE SUCCEDE SE... SEI UNO STUDENTE LAVORATORE
Ed hai scelto di lavorare in affitto proprio per continuare gli studi
ed ora devi sostenere un esame. Comunicalo all'agenzia che dovrà
concederti il permesso retribuito ed avrà diritto di chiederti
di produrre la certificazione necessaria. La norma vale per tutti gli
studenti lavoratori, anche per gli universitari. Comunica l'assenza che
devi fare anche all'impresa utilizzatrice. Se non è previsto dal
regolamento aziendale non è un obbligo, ma è comunque una
buona norma di comportamento corretto. Coloro che frequentano corsi regolari
di studio hanno, invece, diritto a turni di lavoro che ne agevolino la
frequenza e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario (se
previsto dal contratto nazionale applicato).
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