Collaborazione a progetto Il co.pro. deve svolgere la sua attività in base al progetto, programma di lavoro o fasi di esso assegnatogli dal committente, gestendo autonomamente la propria attività.
Qualora manchi questo riferimento, la legge stabilisce che il giudice può considerare il contratto a progetto “lavoro subordinato a tempo indeterminato”, sin dalla data della sua costituzione.
Le collaborazioni coordinate e continuativeDopo l’entrata in vigore del d.lgs. 276/03, le collaborazioni coordinate e continuative sono possibili per:
i collaboratori delle pubbliche amministrazioni;
i pensionati di vecchiaia;
coloro che collaborano con società sportive e associazioni di promozione sportiva riconosciute dal Coni (Comitato olimpico nazionale).
La differenza con il lavoro autonomo è che il collaboratore agisce in assenza di rischio economico, senza mezzi organizzati d’impresa.
Mini co.co.co.Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative di “portata limitata” che, nello stesso anno solare e con lo stesso committente, hanno una durata complessiva non superiore a 30 giorni e prevedono un compenso complessivo non superiore a 5.000 euro.
Nel caso in cui i limiti temporali e retributivi previsti dalla legge non vengano rispettati, il rapporto di collaborazione è assoggettato alla disciplina del lavoro a progetto.
Lavoro autonomo occasionaleIl collaboratore occasionale deve poter svolgere la sua attività in modo autonomo e non essere vincolato, dal committente, ad orari rigidi e predeterminati, fatte salve ovviamente specifiche esigenze dell’azienda.
La circolare del Ministero del lavoro n. 1/04 ha precisato che, rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative occasionali (mini co.co.co.), il lavoro autonomo occasionale non deve avere né coordinamento con il committente, né continuità nella prestazione.
Prestazioni d’operaSi può parlare di prestazioni d’opera (che comprendono anche le consulenze professionali) quando una persona, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
La prestazione d’opera effettuata attraverso l’utilizzo di partita Iva è convenzionalmente definita “partita Iva individuale".
La prestazione d’opera ha spesso costituito per i committenti un facile strumento di elusione delle norme di tutela del lavoro dipendente, mascherando veri e propri rapporti di lavoro subordinato.
Associazione in partecipazioneIl contratto di associazione in partecipazione, disciplinato dall’articolo 2549 del codice civile, stabilisce che l’associante (imprenditore) attribuisca all’associato (lavoratore) una partecipazione agli utili dell’azienda.
Gli elementi che caratterizzano tale contratto sono costituiti dall’apporto dell’associato e dalla sua partecipazione agli utili dell’impresa o di un determinato affare. Ove manchino adeguate erogazioni a chi lavora o un’effettiva partecipazione all’impresa, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato per figure corrispondenti nel medesimo settore d’attività.
È doveroso dire che NIdiL-Cgil ritiene i contratti di associazione in partecipazione un’elusione sostanziale del contratto di lavoro subordinato.
Lavoro accessorio (voucher)Sono definite prestazioni occasionali di tipo accessorio quelle attività lavorative che hanno natura occasionale e che vengono rese in determinati settori previsti dalla legge (art. 70 D. Lgs 276/03).
Il valore nominale del voucher dovrebbe essere periodicamente aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro, ed è pari attualmente a 10 euro (€7,50 di retribuzione ed €2,50 di contribuzione) che non rappresenta il costo orario ma il costo di prestazione. Per cui formalmente con 10 euro potrebbe anche essere coperta una prestazione di un numero indefinito di ore di lavoro.
È doveroso dire che NIdiL-Cgil ritiene i voucher un’elusione sostanziale del contratto di lavoro subordinato.
ASPETTI PREVIDENZIALITUTTE QUESTE FIGURE SONO ASSOGGETTATE ALL'ISCRIZIONE E ALLA CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS
LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2010 DEL FONDO GESTIONE SEPARATA
Per tutte le figure iscritte alla gestione separata Inps l'aliquota (la percentuale di contributi sul reddito da versare per la pensione) è pari al 26,72% se non hanno altra copertura previdenziale obbligatoria. Se invece hanno altra copertura previdenziale obbligatoria o titolari di pensione indiretta o indiretta, l'aliquota è pari al 17%.
Per tutte le seguenti figure il contributo a carico del lavoratore è pari ad un terzo, mentre il resto è a carico del committente.
Fanno eccezione gli ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE per i quali il contributo previdenziale è per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato e i PRESTATORI D'OPERA IN REGIME DI PARTITA IVA per i quali la contribuzione è a totale carico del prestatore. E' prevista per questi ultimi la facoltà di addebitare nella fattura il 4% del compenso lordo a titolo di rivalsa previdenziale.
Per il LAVORO ACCESSORIO (voucher) la contribuzione previdenziale è pari al 13%.
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Somministrazione di lavoro a tempo determinato (d. lgs. 276/03)La somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la legge, è ammessa per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo dell’azienda utilizzatrice, anche se riferibili all’attività ordinaria dell’azienda. Nella somministrazione i soggetti coinvolti sono tre, il somministratore (agenzia per il lavoro), l'utilizzatore (l'azienda), il lavoratore che svolge la prestazione presso l'utilizzatore ma ha un contratto di lavoro con l'agenzia. La somministrazione è una tipologia di lavoro dipendente. Il Contratto collettivo nazionale di riferimento è quello delle agenzie di somministrazione di lavoro, ma la retribuzione fa riferimento a quello dell'azienda utilizzatrice.
I contratti collettivi nazionali applicati dalle singole aziende utilizzatrici possono stabilire le percentuali massime di lavoratori con contratto di somministrazione che un’impresa può avere.
Il contratto di lavoro a tempo determinato (d. lgs. 368/01)E' possibile ricorrere al contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo dell’azienda utilizzatrice, anche se riferibili all’attività ordinaria dell’azienda. Per i lavoratori a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di riferimento. Quella a tempo determinato è una tipologia di lavoro dipendente
I contratti collettivi nazionali possono stabilire le percentuali massime di lavoratori con contratto a tempo determinato che un’impresa può avere.
ASPETTI PREVIDENZIALIPer quanto riguarda la contribuzione a fini pensionistici, i lavoratori in somministrazione e quelli a tempo determinato sono soggetti allo stesso regime dei lavoratori dipendenti.
L'aliquota media a carico ditta (salvi ulteriori sgravi ed agevolazioni) è pari al 32,70% della retribuzione lorda per la generalità dei lavoratori dipendenti. La quota a carico del dipendente è normalmente pari al 9,19% della retribuzione.
per le schede complete e ulteriori informazioni www.nidil.cgil.it