L'autonomia di ricerca nell'autonomia scolastica

L'autonomia di ricerca all'interno dell'autonomia scolastica

L'autonomia di ricerca nell'autonomia scolastica

L’autonomia di ricerca prevede:

1. Autonomia progettuale in materia di formazione e valutazione;
2. Competenze in materia di aggiornamento dei docenti;
3. Libertà di ricerca didattica.

Per progetti di ricerca che prevedano modifiche strutturali oltre i limiti di flessibilità curricolare, le scuole devono chiedere l’autorizzazione del Ministero.

Con l’autonomia viene modificata anche la gestione finanziaria, infatti al vecchio bilancio fatto di capitoli vincolati (diviso cioè in parti ognuna con una propria dotazione riservata ad un particolare scopo), succede un nuovo bilancio senza vincoli di destinazione. Tutta la dotazione finanziaria, divisa in ordinaria e perequativa (volta cioè a diminuire le differenze fra scuole), potrà essere amministrata con un grossa libertà all’interno degli obiettivi generali. Con la Legge 59/97 sono anche state abrogate le norme che prevedevano autorizzazioni preventive nell’accettazione di donazioni ed eredità. Le scuole potranno così accettare direttamente i lasciti senza pagare imposte di successione o altre tasse.

Per ulteriori informazioni vai sul sito dell'Unione degli Studenti

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