Gli Articoli dell?iva 3/3

Ulteriori articoli relativi all'Iva. Dalla Registrazione dei corrispettivi alla Liquidazione dell'IVA, dalla Registrazione degli acquisti alla Dichiarazione annuale

Gli Articoli dell?iva 3/3

Di alcuni dei suddetti articoli sono riportati qui di seguito i contenuti
Art. 1 (Operazioni imponibili) - Art.6 (Effettuazione delle operazioni) - Art. 10 (Operazioni esenti) - Art. 15 (Esclusioni dalla base imponibile) - Art. 16 (Aliquote dell’imposta) - Art. 19 (Detrazione) - Art. 20 (Volume d’affari) - Art. 21 (La fatturazione) - Art. 22 (Commercio al minuto e attività assimilate) - Art. 23 (Registrazione delle fatture) - Art.24 (Registrazione dei corrispettivi) - Art. 25 (Registrazione degli acquisti) - Art. 26 (Variazioni dell’imponibile o dell’imposta) - Art. 27 (Liquidazione dell’IVA) - Art. 28 (Dichiarazione annuale)

Art.24 (Registrazione dei corrispettivi)
I commercianti al minuto dovranno tenere, in alternativa al registro delle fatture o unitamente a questo, il registro dei corrispettivi.
In suddetto registro dovranno essere annotati entro il giorno successivo non festivo a quello di attuazione delle operazioni:

  • l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni di vendita o di prestazioni effettuate in ciascun giorno (compresi quelli derivanti dalla cessione di beni strumentali) distinto secondo l’aliquota applicabile. Tale importo potrà essere rilevato dallo scontrino riepilogativo giornaliero (le operazioni assoggettate all’obbligo di emissione di ricevuta fiscale vanno registrate a parte in apposita colonna);
  • l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni non imponibili o esenti.

I termini sono stati ora modificati per i contribuenti che emettono scontrino fiscale e/o ricevuta fiscale. Per costoro cioè è possibile, con un'unica annotazione, registrare i corrispettivi mensili entro il 15 del mese successivo.

Alcune categorie di dettaglianti che vendono beni soggetti ad aliquote diverse possono registrare il totale dei corrispettivi senza distinzione per aliquote ed, alla fine del periodo d’imposta, scorporarne l’IVA.

Art. 25 (Registrazione degli acquisti)
Il contribuente dovrà numerare in ordine progressivo le fatture, le bollette doganali concernenti beni e servizi acquistati nell’esercizio di impresa, arte o professione, i documenti ricevuti a rettifica dell’IVA in aumento o in diminuzione, le autofatture emesse in alcuni casi particolari (ad esempio per prestazioni di non residenti).

Tali documenti dovranno poi essere, dallo stesso, registrati in apposito registro entro
l’anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto alla detrazione.

Gli elementi da annotare nel suddetto registro sono:

  • numero progressivo attribuito da chi riceve il documento;
  • data della fattura o bolletta;
  • la ditta o la ragione sociale o il nominativo del fornitore;
  • l’imponibile e l’imposta distinti per aliquota;
  • l’articolo di legge che prevede la mancata applicazione dell’imposta in caso di operazioni non imponibili, esenti o escluse;
  • le operazioni con l’eventuale IVA indetraibile

Art. 26 (Variazioni dell’imponibile o dell’imposta)
Quando la fattura è già stata emessa o l’operazione è già stata annotata nel relativo registro e si riscontrano successivamente errori nella stessa circa la quantità , il prezzo o le aliquote IVA oppure si verificano resi di merce o concessione di abbuoni, per effettuare una variazione dell’imponibile o dell’imposta sarà necessario:

  • emettere una nuova fattura in duplice esemplare e consegnarla all’altra parte;
  • registrare la fattura nei modi e nei termini ordinari.

Questa fattura prenderà il nome di

  • NOTA DI ADDEBITO se la variazione IVA è in aumento;
  • NOTA DI ACCREDITO se la variazione IVA è in diminuzione Le note di accredito a differenza delle altre, sono facoltative e consentite solo in conseguenza di determinati avvenimenti. Esse possono essere emesse entro un anno dalla data di effettuazione dell’operazione.

Art. 27 (Liquidazione dell’IVA)
In sede di liquidazione dell’IVA il contribuente calcolerà l’IVA ad versare all’Erario facendo la differenza tra l’IVA che risulta dal registro delle fatture o dei corrispettivi e il totale dell’IVA detraibile che risulta dal registro degli acquisti.
Il conteggio deve essere eseguito nell’apposita sezione del registro delle fatture emesse oppure quello dei corrispettivi

IVA A DEBITO - (incassata e risultante dal registro delle fatture o dei corrisp.)
IVA A CREDITO = (pagata e detraibile risultante dal registro acquisti)
IVA A DEBITO + -
IVA CREDITO O DEBITO PRECEDENTE =
IVA DA VERSARE (il versamento dovrà essere eseguito solo se supera € 25.82 altrimenti si riporterà alla liquidazione successiva)

Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente (credito), il relativo importo verrà portato in detrazione il mese o il trimestre successivo.
La liquidazione dovrà essere effettuata dai:
contribuenti mensili entro il 16 di ogni mese
contribuenti trimestrali entro il 16 dei mesi di marzo (congiuntamente alla dichiarazione annuale) maggio, agosto e novembre.

Art. 28 (Dichiarazione annuale) Art. 30 (Versamento del conguaglio)
Il contribuente dovrà presentare entro il giorno quindici del mese di marzo di ogni anno * la dichiarazione riguardante l’imposta dovuta per l’anno solare precedente.
Sono esonerati dal presentare la dichiarazione i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall’imposta di cui all’art.10.
Essa consente di determinare il volume d’affari dell’anno precedente, di quantificare l’imposta detraibile e di rettificare eventuali errori compiuti in sede di liquidazioni periodiche.

Contenuto:

  • totale imponibile delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi registrate nell’anno precedente distinto per aliquote;
  • ammontare dell’IVA relativa a suddette operazioni;
  • ammontare delle operazioni esenti e delle operazioni non imponibili;
  • il totale degli acquisti e importazioni con IVA detraibile registrate nell’anno precedente distinti per aliquota;
  • ammontare dell’IVA;
  • versamenti periodici;
  • la differenza fra l’IVA relativa alle vendite e quella detraibile.
Termine di versamento:
Il relativo versamento dovrà essere effettuato entro il 25/3 di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale.


Saldo a credito

Se dalla dichiarazione risulta un saldo a credito esso potrà essere riportato all’anno successivo oppure chiesto a rimborso. A partire da quest’anno sarà possibile, a coloro che presenteranno la dichiarazione unificata, portarne il relativo importo a compensazione.

Un consiglio in più