Gli Articoli dell'Iva 1/3

Di seguito gli articoli correlati all'Imposta sul Valore Aggiunto - IVA: Dalle operazioni imponibili alle aliquote dell'imposta.

Gli Articoli dell'Iva 1/3

La legge istitutiva dell’I.V.A. è il D.P.R. n°633 del 26/10/72 e successive modifiche.
Essa è costituita da 94 articoli raggruppati in 7 titoli.


Titoli

  • disposizioni generali art. 1 - 20
  • obblighi dei contribuenti art. 21 - 40
  • sanzioni art 41 - 50
  • accertamento e riscossione art. 51 - 66
  • importazioni art. 67 - 70
  • disposizioni varie art. 71 - 75
  • disposizioni transitorie e finali art. 76 - 94


Di alcuni dei suddetti articoli sono riportati qui di seguito i contenuti
Art. 1 (Operazioni imponibili) - Art.6 (Effettuazione delle operazioni) - Art. 10 (Operazioni esenti) - Art. 15 (Esclusioni dalla base imponibile) - Art. 16 (Aliquote dell’imposta) - Art. 19 (Detrazione) - Art. 20 (Volume d’affari) - Art. 21 (La fatturazione) - Art. 22 (Commercio al minuto e attività assimilate) - Art. 23 (Registrazione delle fatture) - Art.24 (Registrazione dei corrispettivi) - Art. 25 (Registrazione degli acquisti) - Art. 26 (Variazioni dell’imponibile o dell’imposta) - Art. 27 (Liquidazione dell’IVA) - Art. 28 (Dichiarazione annuale)

Art. 1 (Operazioni imponibili)
L’IVA si applica su:

  • cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi (presupposto oggettivo)
  • effettuate nell’esercizio di impresa ovvero nell’esercizio di arti e professioni (presupposto soggettivo)
  • nel territorio italiano e sulle importazioni da chiunque effettuate (presupposto territoriale)

In questo articolo si rilevano i tre “presupposti” dell’imposta, ossia le condizioni che si devono verificare per l’applicazione dell’imposta.

  • La prima condizione fa riferimento all’oggetto dell’operazione, che deve essere una cessione di beni o una prestazione di servizi.
  • La seconda riguarda la persona fisica o giuridica che compie le azioni.
  • La terza considera l’ambito in cui lo Stato esercita la propria sovranità che, per le cessioni di beni si riferisce al bene che è oggetto del contratto, per le prestazioni di servizi si riferisce al soggetto che le effettua il quale deve essere residente o domiciliato in Italia.

Art.6 (Effettuazione delle operazioni)
Il momento in cui si considera effettuata l’operazione, ovvero il momento in cui sorge l’obbligazione tributaria, è così indicato dal decreto:

cessione di bene immobile -> alla stipulazione del contratto
cessione di bene mobile -> alla consegna o spedizione
prestazione di servizi -> all’atto del pagamento del corrispettivo
cessioni allo Stato -> all’atto del pagamento del corrispettivo
autoconsumo -> all’atto del prelievo del bene

Gli acconti eventualmente corrisposti anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati devono essere assoggettati al momento della loro corresponsione con l’emissione di una “fattura di acconto” alla quale farà poi seguito la “fattura a saldo”.

Art. 10 (Operazioni esenti)
Rendendo l’imposta più oneroso l’acquisto di determinati servizi, il legislatore ha inteso agevolare il consumatore esentandone alcuni per motivi di carattere sociale o economico.

Sono esenti dall’imposta, pur presentando tutti i requisiti per l’applicabilità della stessa, le seguenti operazioni:

  • le operazioni di credito e finanziamento, compresi lo sconto di crediti, cambiali o assegni, le dilazioni di pagamento;
  • le prestazioni sanitarie;
  • le operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
  • le operazioni relative ad azioni o obbligazioni;
  • le locazioni e gli affitti di beni immobili (l’esenzione non si applica agli affitti di aziende commerciali).

Tali operazioni sono sottoposte a fatturazione e registrazione e concorrono a formare il volume d’affari.

Art. 15 (Esclusioni dalla base imponibile)
Sono escluse dalla base imponibile le somme che, pur essendo addebitate dalla controparte, non hanno vera e propria natura di corrispettivo e mancano del presupposto oggettivo. Tra queste rientrano:

  • gli interessi di mora e le penalità per ritardati pagamenti;
  • il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali (le cessioni a titolo di sconto pattuite successivamente alla contrattazione originaria sono soggette all’imposta);
  • le somme dovute a titolo di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte e regolarmente documentate;
  • l’importo degli imballaggi quando ne sia espressamente pattuito il rimborso alla resa (ovviamente sull’importo degli imballaggi non resi è dovuta l’imposta).

Da sole, tali operazioni non comportano emissione di fattura, ma, se vi sono incluse, devono risultare con indicazione separata dalle operazioni imponibili.
Tali operazioni non concorrono a formare il volume d’affari e non sono sottoposte a registrazione.

Art. 16 (Aliquote dell’imposta)
Attualmente sono in vigore le seguenti aliquote:

  • aliquota normale 20%.
  • Ci sono inoltre altre due aliquote ridotte:
  • aliquota del 10% (carni equine, suine, bovine, yogurt, latte fresco, salse, condimenti, somministrazione di alimenti e bevande ecc.)
  • aliquota 4% (paste alimentari, cracker e fette biscottate, giornali e notiziari quotidiani ecc.)

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